Tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 relative al settore immobiliare, vi sono anche delle modifiche riguardanti la normativa sugli affitti.
Tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 relative al settore immobiliare, vi sono anche delle modifiche riguardanti la normativa sugli affitti.
In base a quanto stabilito dal nuovo articolo 13, comma 1, della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sostituito dalla legge 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di Stabilità 2016), quando si stilpula una nuova locazione abitativa con un contratto di quelli disciplinati dalla legge stessa,
dal 1° gennaio 2016, la
registrazione della locazione deve essere fatta solo dal proprietario dell abitazione, il
locatore (e non più dal conduttore o dal professionista che ha redatto l’atto), il quale ha a disposizione
30 giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto.
L’articolo 13 impone al locatore, entro 60 giorni dalla registrazione, di comunicarlo all’inquilino e anche
all’amministratore del condominio, ai fini della tenuta dell’anagrafe condominiale disciplinata dall’articolo 1130 del Codice civile.
Nel caso della comunicazione all amministratore di condominio, è sufficiente la notifica della registrazione stessa, senza i dettagli del contratto di locazione (durata, canone, eventuale opzione per la cedolare secca), che non rientrano nell’anagrafe condominiale.
L’articolo 10 del Dpr 131/1986, alla lettera a), pone a carico delle “parti contraenti” di scritture private non autenticate l’obbligo di chiederne la registrazione. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale, quindi, il conduttore resta obbligato alla registrazione. In ogni caso, qualora la registrazione avvenisse a cura del conduttore l’obbligo di comunicazione all’amministratore di condominio resterebbe a carico del locatore.
Sono tenuti al versamento dell’imposta sia il locatore che il conduttore.
Il
contratto di locazione viene considerato
inesistente se la registrazione non viene effettuata, con la conseguenza che, qualora non sia pagato il canone o non venga liberato l’immobile alla data di scadenza del rapporto, non si può procedere allo sfratto con sistema abbreviato, necessitando invece una causa ordinaria di occupazione senza titolo.