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Vita di condominio e Normativa

Equa riparazione: spetta esclusivamente al condominio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 5426/2016) e la VI Sezione Civile hanno ritenuto che: in caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei condomini.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 5426/2016) e la VI Sezione Civile hanno ritenuto che: in caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei condomini. La sentenza della Cassazione, nonostante i consolidati principi giurisprudenziali che ritengono come il condominio non sia dotato di autonoma personalità giuridica che prescinderebbe da quella dei singoli condòmini, segna un limite nelle controversie aventi ad oggetto bisogni esclusivamente riferibili alla collettività. Infatti, quando non la causa non è sui servizi comuni, bensì sulla gestione degli stessi o per esempio sulle somme dovute dai condòmini, non sussistendo un collegamento diretto con l’interesse dei singoli condòmini, ma solo con quello collettivo, la legittimazione attiva, anche all’impugnazione, risiede esclusivamente in capo all’amministratore di condominio. Dopo la legge di riforma del condominio le Sezioni Unite ricordano che «se dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma». Fonte:  Il Sole 24 Ore

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