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Vita di condominio e Normativa

La procura alle liti, conferita con ogni facolt

La procura alle liti con ogni facoltà è idonea per chiamare in causa terzi: in base a una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale e atta a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (articoli 24 e 111 della Costituzione), la procura alle liti, conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”), è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita.

La procura alle liti con ogni facoltà è idonea per chiamare in causa terzi: in base a una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale e atta a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (articoli 24 e 111 della Costituzione), la procura alle liti, conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”), è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita. Lo hanno chiarito le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016. I fatti Un condominio, sulla base di una generica procura alle liti rilasciata dall’amministratore a margine del ricorso, ha ottenuto dal tribunale il decreto ingiuntivo a carico di due condòmini per il pagamento della somma da loro dovuta a titolo di quota di pertinenza della spesa per lavori compiuti nello stabile. Proposta opposizione avverso il decreto, all’esito della lite nella quale era stata chiamata in giudizio dall’opposto condominio l’impresa appaltatrice dei lavori quale terza in garanzia, il tribunale adito, da una parte quantificava il risarcimento danni dovuto dai condòmini per i danni subìti al loro appartamento in seguito all’esecuzione delle predette opere e li condannava al pagamento della differenza tra gli importi dei contrapposti crediti, dall’altra condannava la ditta appaltatrice, chiamata in causa in garanzia dal condominio, a tenere quest’ultimo indenne da quanto spettante agli opponenti. La sentenza di primo grado, impugnata dalla ditta appaltatrice (terza chiamata in causa), veniva confermata dalla Corte d’appello. In particolare, il giudice di secondo grado disattendeva anche l’eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo sul presupposto che il difensore del condominio chiamante fosse sfornito di apposita procura. La ditta proponeva ricorso in Cassazione, che veniva assegnato alla seconda sezione civile. L’ordinanza di rimessione Con ordinanza interlocutoria n. 24959 del 24 novembre 2014, la seconda sezione rilevava che, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, emergeva un contrasto di orientamenti in relazione alle questioni processuali sollevate: se la eventuale carenza di potere rappresentativo fosse eccepibile solo dalla parte o rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, nel primo caso, se la relativa nullità dovesse considerarsi sanata in caso di costituzione del terzo chiamato in causa che inizialmente accetti il contraddittorio sul merito o possa essere dedotta anche nell’ulteriore corso del procedimento, compreso il profilo dell’individuazione del contenuto necessario della procura alle liti per l’attribuzione al difensore anche del potere di chiamare un terzo in giudizio a titolo di garanzia. Di conseguenza, rimetteva gli atti al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite civili al fine di risolvere il contrasto esistente. La sentenza Le sezioni unite sono state chiamate a individuare i poteri attribuiti dalle parti al difensore mediante l’uso, nel mandato alla lite, di una formula generica, quale la locuzione “con ogni facoltà”. In particolare, i giudici di legittimità dovevano valutare se era possibile ricomprendervi anche la facoltà di chiamare in causa un terzo in garanzia impropria ovvero se, piuttosto, tale facoltà doveva essere conferita espressamente al difensore nella procura stessa o nel contesto dell’atto cui essa accedeva, considerando che, nella fattispecie, il condominio si era limitato ad attribuire genericamente al proprio difensore “ogni facoltà” nel mandato a richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo. Da subito, la Corte ha ricordato che la procura alle liti è l’atto formale con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, il “ministero” di rappresentare la parte nel processo (cfr sezioni unite n. 4814/2005). ... Fonte: FiscoOggi.it

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by Staff

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