• CONTATTI
  • 06.66166560
  • Via Nicola Coviello, 14 – interno 8

Ultime Notizie

Vita di condominio e Normativa

Conflitto d'interessi anche per la delega all'amministratore

La partecipazione delegata alle assemblee di condominio è disciplinata dall articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile: «ogni condomino può intervenire all assemblea anche a mezzo di rappresentante».

La partecipazione delegata alle assemblee di condominio è disciplinata dall articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile: «ogni condomino può intervenire all assemblea anche a mezzo di rappresentante».

  La funzione della delega è quella di consentire al condòmino che non possa presenziare all assemblea di parteciparvi ugualmente, per mezzo di una persona dallo stesso designata. La delega può essere sempre conferita, anche senza uno specifico impedimento, e può risultare particolarmente utile nel caso in cui, ad esempio, non ci si ritenesse in grado di affrontare determinati argomenti di particolare complessità, preferendo affidarsi ad un esperto. Il delegante sarà considerato presente in assemblea ad ogni effetto di legge. Il conflitto di interessi è quella situazione conflittuale, anche potenziale, nella quale ciascun condòmino può trovarsi in relazione alla gestione del condominio. Secondo la Cassazione «sussiste il conflitto di interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio» (Cass. n. 13004/2014). Le situazioni di conflitto possono coinvolgere i singoli condòmini per le circostanze più varie. Molto spesso, soprattutto in caso di delega in bianco, la situazione di conflittualità può riguardare anche il soggetto delegato. Si tratta comunque di una nozione non tipizzata dal codice, anche dopo la legge di riforma del 2012, per cui rimangono validi i principi elaborati in giurisprudenza. Alcuni esempi: il condòmino è in conflitto d interessi se l assemblea deve decidere di fargli causa; oppure è potenzialmente in conflitto d interessi se l assemblea deve decidere di riconoscergli la spesa urgente di gestione effettuata ex articolo 1134 del Codice civile La delibera votata dal condòmino in conflitto d interessi è da ritenersi annullabile (Cass. n. 18192/2009) e va impugnata nei modi e termini di cui all articolo 1137 del Codice civile. Il condòmino che impugna la delibera avrà l onere di provare: 1) l esistenza del conflitto d interesse; 2) che il voto del condòmino in conflitto è stato determinante per l approvazione della delibera impugnata; 3) che la delibera impugnata gli ha recato un danno.   Leggi tutto > da Il Sole 24 Ore  

Condividi!

by Staff

ORARIO AL PUBBLICO

orario al pubblico

Al fine di ottimizzare i servizi resi, lo studio è aperto al pubblico con i seguenti orari:

  • Lunedì - Giovedì
    ore 10:00 - 12:00
    ore 15:00 - 17:00