Cassazione Civile, sez. VI - Sentenza del 14/01/2016 n. 539
Una condomina conveniva in giudizio il Condominio chiedendo l’annullamento della delibera dell’assemblea ordinaria tenutasi nel 2008 con riguardo ai punti 1, 2, 3, 4 dell’ordine del giorno, in quanto riteneva che l’assemblea avesse assunto delle decisioni in ordine a diverse questioni senza che tali argomenti fossero stati inseriti nell’ordine del giorno.
Cassazione Civile, sez. VI - Sentenza del 14/01/2016 n. 539
Una condomina conveniva in giudizio il Condominio chiedendo l’annullamento della delibera dell’assemblea ordinaria tenutasi nel 2008 con riguardo ai punti 1, 2, 3, 4 dell’ordine del giorno, in quanto riteneva che l’assemblea avesse assunto delle decisioni in ordine a diverse questioni senza che tali argomenti fossero stati inseriti nell’ordine del giorno.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea.
Anche in secondo grado l appello veniva rigettato e la Corte di merito confermava la sentenza impugnata ritenendo che si trattasse di semplici comunicazioni e chiarificazioni circa l’operato dell’amministratore in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria dell’anno precedente, e quindi non era necessario l’inserimento di ciascun analitico argomento nell ordine del giorno, avendo potuto ciascun condomino prendere visione del rendiconto in un momento antecedente all’assemblea.
La condomina ricorreva in Cassazione lamentando la violazione del diritto di informativa nella convocazione dell assemblea condominiale. In particolare, si dogliava del fatto che l’amministratrice non aveva indicato in modo esplicito tutti i punti dell’ordine del giorno. Secondo la ricorrente, infatti, se fosse stata correttamente informata avrebbe potuto decidere se partecipare (o meno) all’assemblea.
In caso di contestazioni, ai fini della regolarità delle assemblee condominiali, si deve procedere alla verifica, già prima della delibera, della correttezza dell’avviso di convocazione dalla riunione; avviso che è un requisito di validità dell’assemblea stessa e delle relative deliberazioni.
Nel caso in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un caso specifico di validità della delibera condominiale in rapporto alla regolarità del contenuto dell’avviso di convocazione; in particolare, dell’ordine del giorno.
A norma del primo comma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, “
l avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l indicazione del luogo e dell ora della riunione.”
Si precisa che l’incompletezza dell’ordine del giorno non determina la nullità della delibera ma la sua annullabilità.
Per quanto attiene all’ordine del giorno della convocazione, per una partecipazione informata dei condomini a una assemblea condominiale, al fine della conseguente validità della delibera adottata, non vi è la necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea.
Nel caso di specie, già la Corte distrettuale aveva avuto modo di chiarire che
“l assemblea condominiale ha esaminato esattamente quegli argomenti di cui la ricorrente lamenta di non essere stata informata specificando che essi erano stati oggetto di discussione sotto la voce approvazione consuntivo 1/1/2007 al 31/12/2007 e dei quali i singoli condomini potevano avere consapevolezza, prendendo visione del rendiconto”.
In conclusione, la Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto da Z.A., ha sancito il seguente principio di diritto:
“Ai fini della validità della delibera adottata da un assemblea condominiale, è sufficiente che nell avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili.”
Fonte: Altalex