Corte di Cassazione, sentenza n. 4726/2016
La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 4726/2016 che non basta una delibera assembleare per realizzare una gabbia esterna all’edificio per installare e contenere un ascensore, in quanto si debbono, necessariamente, valutare le concrete lamentele del singolo condomino che, a causa dell’opera, si veda pregiudicata la visuale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 4726/2016
La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 4726/2016 che non basta una delibera assembleare per realizzare una gabbia esterna all’edificio per installare e contenere un ascensore, in quanto si debbono, necessariamente, valutare le concrete lamentele del singolo condomino che, a causa dell’opera, si veda pregiudicata la visuale.
La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui il condominio aveva eccepito come la delibera assembleare del 2 agosto 1994, benchè non fosse mai stata impugnata dal condomino, sul provvedimento adottato a maggioranza dovesse considerarsi illegittima nella parte in cui era stata decisa la costruzione all esterno (con le maggioranze prescritte dalla legge) e questo perché, anche in base a una ctu, risultava che la gabbia contenitiva dell ascensore finiva per ostacolare la visuale e si poneva a distanza non regolamentare dalle finestre.
Il condominio, in aggiunta, aveva contestato che il giudice avesse riconosciuto oltre a una somma pari a circa 13mila euro anche una cifra ulteriore di 6mila euro per la violazione dell’articolo 907 del cc (distanza delle costruzioni dalle vedute). Quindi, secondo il condominio ricorrente, il giudice prima e la corte d’appello poi non avevano indicato per quali motivi si fosse discostata dalle conclusioni della ctu, aggiungendo una pretesa risarcitoria che la consulenza tecnica non aveva determinato.
I Supremi giudici hanno puntualizzato che il giudice di merito non deve sentirsi vincolato dalle deduzioni tratte dalla ctu in base agli accertamenti tecnici, essendo suo principale compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito.
Nella sentenza viene chiarito che in tema di condominio di edifici, i poteri dell assemblea, che sono fissati tassativamente dall articolo 1135 del codice civile, non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda.
L articolo 1102 del cc, inoltre, sottopone l’uso della cosa comune ai limiti consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, e lo stesso uso non può estendersi all occupazione di una parte del bene tale da portare, nel concorso con gli altri requisiti di legge, all usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità.