La durata dell'incarico di amministratore

Il rinnovo è automatico e all amministratore spetta il compenso fino alla nomina del suo successore
La norma di riferimento è l’art. 1129 X co. c.c. che prevede che l’incarico dell’amministratore abbia durata annuale e si intenda rinnovato per uguale durata. Il legislatore non ha anche posto un limite temporale a detto sistema di rinnovo tacito annuale e men che meno voluto che questo operasse per una sola altra annualità, come sostenuto dal Condominio; pertanto, il solo limite alla continuazione dell’attività dell’amministratore in carica è dato dalle sue dimissioni o dalla sua revoca, cui è dedicato il successivo comma XI. Tale meccanismo tende ad evitare vuoti nella gestione che si protrae senza soluzione di continuità fino ad intervento dell’assemblea, senza che, dunque, vi sia necessità (come nella previgente disciplina) di un’ulteriore nomina annuale con la maggioranza di cui all’art. 1136 II co. c.c.